Accesso civico

Cerca sull'amministrazione trasparente


Descrizione

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2016, l'accesso agli atti si presenta composto da diverse possibilità di richiesta di informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, integrando il processo di riforma della pubblica amministrazione nell’ottica della trasparenza definito FOIA (Freedom of Information Act) dalla Legge Madia n. 124 del 7 agosto 2015.

L'accesso documentale posto a tutela di interessi diretti, concreti e attuali e giuridicamente rilevante del richiedente o di un proprio delegante, destinatari dei procedimenti amministrativi, è disciplinato dalla L. n. 241/1990, può essere esercitato singolarmente e/o in abbinamento con l'accesso civico. Sono inammissibili le istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, ed è inoltre escluso nei casi in cui i  documenti siano coperti dal segreto di Stato, oppure nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.

L'accesso civico agli atti, introdotto con il D. Lgs n. 33 del 2013 "Codice della Trasparenza", prevede la possibilità, al contrario del precedente accesso, di richiedere: 

  • Accesso civico semplice (art. 5 comma 1).  Chiunque può esercitare il diritto di accesso, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti, ove non siano stati pubblicati dati documentali e informazioni obbligatorie previsti per legge. Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.   
  • Accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2). Chiunque può esercitare il diritto di accesso, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge. Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione.L’accesso generalizzato alle informazioni richieste è concesso all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge, ma sarà negato o differito solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.